L’installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici sui tetti degli edifici può richiedere l’autorizzazione paesaggistica se l’immobile è situato in una zona soggetta a vincoli ambientali, storici o artistici. Vediamo quali sono i casi in cui serve l’autorizzazione paesaggistica pannelli fotovoltaici
Cos’è l’autorizzazione paesaggistica?
L’autorizzazione paesaggistica è un atto amministrativo che verifica la compatibilità di un intervento edilizio con il valore paesaggistico del territorio. Si tratta di una tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004) che si applica alle aree individuate come di interesse paesaggistico dalla Regione o dallo Stato.
L’autorizzazione paesaggistica deve essere richiesta al Comune competente per territorio, che la rilascia previo parere vincolante della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali.
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Quando serve l’autorizzazione paesaggistica per i pannelli solari?
L’autorizzazione paesaggistica per i pannelli solari serve quando l’edificio su cui si vogliono installare è ubicato in una zona vincolata ai sensi del D.lgs. 42/2004. Queste zone possono essere:
- aree di interesse storico, artistico o archeologico;
- aree di interesse naturalistico o ambientale;
- aree di interesse panoramico o visivo;
- centri storici o nuclei rurali.
In questi casi, i pannelli solari devono rispettare alcuni criteri di integrazione e invisibilità, altrimenti sono soggetti a autorizzazione paesaggistica.
Quali sono i criteri di integrazione e invisibilità dei pannelli solari?
I criteri di integrazione e invisibilità dei pannelli solari sono stabiliti dal Decreto ministeriale 19 maggio 2015, che ha semplificato le procedure per l’installazione degli impianti fotovoltaici fino a 20 kW sui tetti degli edifici.
Secondo questo decreto, non serve l’autorizzazione paesaggistica per i pannelli solari che:
- sono posti su coperture piane e non sono visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici;
- sono integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda;
- non modificano la sagoma degli edifici;
- sono realizzati con materiali della tradizione locale.
Come si richiede l’autorizzazione paesaggistica per i pannelli solari?
Se i pannelli solari non rispettano i criteri di integrazione e invisibilità sopra elencati, è necessario richiedere l’autorizzazione paesaggistica al Comune competente per territorio.
La domanda deve essere presentata con le seguenti modalità:
- compilando il modello unico previsto dal DPR 31/2017;
- allegando la documentazione tecnica dell’intervento (progetto, relazione tecnica, elaborati grafici);
- allegando la documentazione fotografica dell’edificio e del contesto paesaggistico;
- allegando la ricevuta del pagamento del bollo e delle eventuali spese istruttorie.
Il Comune trasmette la domanda alla Soprintendenza entro 15 giorni dalla ricezione. La Soprintendenza esprime il parere vincolante entro 60 giorni dalla ricezione. Il Comune rilascia l’autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento del parere.
Quali sono le sanzioni per chi installa i pannelli solari senza autorizzazione paesaggistica?
Chi installa i pannelli solari senza autorizzazione paesaggistica commette una violazione edilizia e una violazione paesaggistica. Le sanzioni previste sono:
- la rimozione dell’intervento abusivo;
- il ripristino dello stato dei luoghi;
- il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionale al valore dell’intervento;
- il pagamento di una sanzione penale pecuniaria o la reclusione fino a due anni.
Zona | Autorizzazione paesaggistica | Criteri di integrazione e invisibilità |
---|---|---|
Non vincolata | No | – |
Vincolata | Sì | – Pannelli su coperture piane e non visibili – Pannelli integrati o aderenti alle coperture – Pannelli che non modificano la sagoma degli edifici – Pannelli con materiali della tradizione locale |