Cessione crediti Superbonus: novità responsabilità solidale. 25esima modifica dall’istituzione dello sconto in fattura

Cessione crediti Superbonus
Stavolta la modifica, che ha un impatto non secondario, è figlia del nuovo articolo 33-ter del DL 115/2022, cd. Decreto Aiuti-Bis, convertito in legge 142/2022 entrata in vigore il 22 settembre.
Come cambia la responsabilità solidale
La nuova disposizione integra la disciplina dello sconto in fattura e della cessione dei crediti in materia edilizia, intervenendo sull’articolo 14 del decreto-legge 50/2022, cd. DL Aiuti (inserendo i nuovi commi 1-bis.1 e 1-bis.2).
Le modifiche sono due:
- con la prima, si chiarisce che la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, è limitata al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave;
- con la seconda, si dispone in ordine ai per i crediti oggetto di cessione o sconto in fattura sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti, delle asseverazioni e delle attestazioni richiesti ex lege. In tali casi il cedente, a condizione che sia diverso dai soggetti qualificati (banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari, o imprese di assicurazione autorizzate in Italia) e che coincida con il fornitore, deve acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta ex lege per limitare la responsabilità in solido del cessionario (ai sensi del comma 6 come integrato dalle norme in esame) ai soli casi di dolo e colpa grave.
Semplificando, i vincoli sulle cessioni dei crediti fiscali vengono ‘mitigati’: la responsabilità solidale dei cedenti/cessionari si configurerà infatti solo in caso di dolo e colpa grave per i crediti relativi ai lavori successivi all’inserimento dell’asseverazione obbligatoria (cioè al Decreto Antifrodi, DL 157/2021).
Più nel dettaglio:
- è abolita la responsabilità solidale, in ogni caso, per i cessionari di crediti derivanti dal Superbonus e per i cessionari dei crediti collegati ad altri bonus edilizi se generati dopo l’entrata in vigore del DL Antifrodi (si ripristina il ‘vecchio’ art.121 comma 6 del DL 34/2020);
- per i crediti precedenti a tale data (12 novembre 2021), la responsabilità solidale è abolita solo in presenza di asseverazione e a condizione che il cedente coincida con il fornitore e sia un soggetto diverso da banche e istituti finanziari. Il cedente, ai fini della limitazione della responsabilità solidale, dovrà acquisire ora per allora la documentazione relativa alla certificazione del credito (articolo 121, comma 1-ter DL Rilancio);
- resta sempre ferma la responsabilità per dolo o colpa grave.
Cessione del credito e responsabilità solidale: cosa succede adesso
Allo stato attuale si prevede che, dopo la prima cessione, siano effettuabili due ulteriori cessioni ma solo nei confronti di soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, società di assicurazione) e che le banche possano sempre cedere il credito a un soggetto professionale (diverso da consumatori e utenti) che abbia stipulato con le medesime un contratto di conto corrente.
Le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario possono cedere quindi il credito direttamente ai correntisti che siano clienti professionali, senza avere ‘per forza’ esaurito il numero di cessioni a favore dei soggetti “qualificati”.
Rimane fermo il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni.
ATTENZIONE!
Se viene accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti dei soggetti che optano per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, maggiorato di interessi e sanzioni.
Il recupero dell’importo è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo indebitamente fruito e dei relativi interessi.
La circolare 23/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate, come abbiamo avuto modo di ricordare in un precedente contributo, elenca svariate precisazioni in ordine all’esercizio della diligenza da parte dei cessionari nell’esercizio del credito, con riferimento alla responsabilità in solido per il recupero delle somme indebitamente fruite.
Ecco perché – dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del DL Aiuti Bis avvenuta il 21 settembre – ci si attende l’aggiornamento, da parte delle Entrate, della circolare sopracitata tenendo presenti le nuove ‘regole’ in materia di responsabilità solidale.