Cessione del credito 2023: decreto 11/2023, ribattezzato Decreto Cessioni, non ha ancora iniziato ufficialmente il suo iter parlamentare per la conversione in legge ma, nel frattempo, sono stati depositati presso la Commissione Finanze alla Camera più di 300 emendamenti, che spaziano dalla richiesta di proroga per le unifamiliari, all’utilizzo degli F24 da parte delle banche per sbrogliare la matassa dei crediti incagliati, alla deroga delle opzioni per alcuni lavori particolari (nelle ONLUS, enti no profit, edifici terremotati, ecc.).
In attesa di capire le modifiche che effettivamente verranno apportate a questo provvedimento davvero molto importante per il settore delle costruzioni, è utile riepilogare chi, al momento, può continuare a cedere il credito o farsi scontare la fattura in caso, ovviamente, di lavori già avviati o per i quali sia stata depositata la CILA-S o il titolo abilitativo necessario.
Cessione del credito 2023: come funziona?
Prima di tutto è meglio ricordare che lo stop alla possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta dei bonus edilizi, per lo sconto in fattura o la cessione del credito vale per tutti i tipi di agevolazioni edilizie, quindi non solo per il Superbonus ma anche per Ecobonus e Sismabonus classici, Facciate, Barriere Architettoniche, Bonus Ristrutturazione 50%, Sismabonus Acquisti.
Il Bonus Mobili e il Bonus verde non rientrano tra questi perché, per queste due tipologie, non era mai stata prevista la possibilità ‘alternativa’: detto diversamente, si possono solamente detrarre dalle tasse.
La data spartiacque del 17 febbraio per la cessione del credito 2023
Il DL 11/2023 divide i lavori edilizi in prima e dopo il 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto): se un intervento edilizio, quindi, è partito prima di quella data, si sarà già richiesto il permesso di costruire oppure presentata la CILA-S (in caso di Superbonus) e la possibilità di scegliere o la cessione del credito o lo sconto in fattura resta.
Non conta quando gli interventi termineranno, ma quando sono ‘iniziati’, dove per iniziati si intende che, per via di un documento, si può dimostrare l’effettivo avvio prima del 17 febbraio.
Cessione del credito 2023: esempio
Abbiamo presentato una CILA-S per lavori di ristrutturazione con miglioramento energetico che possono prendere il Superbonus in data 10 febbraio, ma il cantiere non è ancora partito: ok, potremo in ogni caso scegliere una delle due opzioni alternative.
Se il documento invece non c’è, e il lavoro edilizio ‘passibile’ di bonus lo richiede, allora niente da fare: si potrà esclusivamente fruire dell’agevolazione in via diretta.
Per il Sismabonus Acquisti, e per tutti quei bonus legati all’acquisto di unità immobiliari, la data-limite è riferita al deposito del contratto preliminare o alla stipula di quello definitivo di compravendita dell’immobile.
Edilizia libera e cessione del credito 2023: cosa fare?
Uno dei dubbi principali, che infatti probabilmente verranno risolti dalla conversione in legge del DL 11/2023, è relativo invece a quei lavori che possono beneficiare di un bonus (come l’Ecobonus o il Bonus Ristrutturazione) ma che non necessitano della richiesta di un titolo abilitativo per essere effettuati.
Due esempi classici sono la sostituzione degli infissi o il cambio della caldaia, i quali rientrano tra gli interventi di edilizia libera.
La regola di base ci dice che se questi lavori sono iniziati prima del 17 febbraio potremo optare anche per la cessione del credito o lo sconto in fattura, se invece sono iniziati dopo, potremo detrarre il bonus solo direttamente.
La dimostrazione del tutto, o in ogni caso indicazioni su come dimostrarlo, al momento è assente nel decreto: per questo, probabilmente, verrà inserita l’indicazione della necessità di un’auto-certificazione del contratto per l’avvio dei lavori firmato entro il 16 febbraio o la prova del pagamento di un acconto, avvenuto sempre entro quella data.
Allo stato attuale, quindi, meglio dotarsi di un’autocertificazione, magari anche controfirmata dall’impresa che esegue i lavori (o dal direttore dei lavori), dove si evidenzia la data di inizio lavori, da presentare – in caso di richiesta o di controlli – al funzionario del Fisco.
Vedi anche: Come compilare il giornale dei lavori