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Il Decreto Energia (17/2022, convertito in legge 34/2022 in vigore dallo scorso 29 aprile) ha ufficializzato l’avvento della quarta cessione del credito in ottica Superbonus e altri bonus edilizi.

Un ‘procedimento’ che interessa da vicino non solo il primo contribuente (cioè chi commissiona i lavori), ma anche l’impresa edile/professionista tecnico che li effettua, visto che – in caso di scelta di  sconto in fattura da parte del committente – ci troveremo di fronte alla possibilità, per chi esegue materialmente i lavori e li ‘sconta’ dalla fattura, di cedere il credito.

sconto in fattura superbonus 110 myAEDESLa prima cessione

In questo caso si tratta della prima cessione, l’unica che, allo stato attuale dell’arte, resta veramente libera. Ma cosa significa che è libera?

Che sarà possibile cedere il credito non solo a una banca o ad un’assicurazione, ma a chiunque e più specificatamente:

  • al produttore in pagamento dei beni;
  • ad altre imprese della filiera;
  • ad altri soggetti privati o imprese interessati ad acquistarlo.

Quindi, riepilogando: in riferimento a ciascuno dei lavori edilizi, il committente sceglierà l’opzione (sconto in fattura “fino all’importo massimo del corrispettivo stesso”, a sua volta cedibile, o cessione del credito “di pari ammontare”, citando testualmente le lettere a e b del comma 1 dell’art.121 del DL Rilancio) oppure potrà utilizzare la detrazione in compensazione (tradotto: scaricare la spesa direttamente dalle tasse).

Se ci sono due imprese edili che svolgono i lavori, una per il rifacimento della pavimentazione e un’altra per la fornitura di infissi, il committente potrà scegliere – ad esempio – di avere in un caso lo sconto in fattura (che a sua volta è cedibile liberamente una prima volta, da parte dell’impresa/cessionario/fornitore) e nell’altro di procedere con la cessione del credito.

Ma si cede tutto? Qual è la differenza con lo sconto in fattura?

La cessione deve essere totale, almeno per quel che riguarda la rata dell’anno di riferimento. Nel caso del Superbonus si può cedere quindi il 110% della spesa.

Diverso il discorso dello sconto in fattura, per il quale contribuente e fornitore (impresa edile/professionista tecnico) possono accordarsi per una % di sconto inferiore (al massimo l’intero importo della fattura, oppure meno, tipo il 90%, o anche il 55%). In questo caso, per la quota residua della detrazione non scontata si può utilizzare la detrazione in modo promiscuo, cioè detrarla dalle tasse (direttamente) oppure cederla a sua volta (ad esempio ad una banca).

Importante: lo sconto in fattura non è il primo passaggio dell’1+2+1. La norma consente cioè di effettuare un primo passaggio libero dopo lo sconto in fattura, quindi il fornitore che ha acquisito il credito può cederlo a chiunque e costui poi può cederlo solo a soggetti controllati.

La seconda e la terza cessione

Qui il perimetro si restringe. Le seconde e terze cessioni si possono fare solo a:

  • banche,
  • intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati,
  • imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia,

ferma restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima.

Giriamo l’esempio all’impresa edile che acquista un credito da un’altra impresa o da un professionista: essa potrà cedere solo a uno dei soggetti qualificati, che a sua volta potrà cedere solo a uno dei soggetti qualificati.

Niente frammentazioni, ovviamente

Aggiunta abbastanza importante: i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022.

Traduciamo: dopo la prima comunicazione dell’opzione (dal 1° maggio 2022 in poi), non sono possibili cessioni parziali ma solo per intero.

Il vincolo quindi vale per le cessioni successive alla prima, limitate ai soli soggetti vigilati, per i quali viene istituito il codice univoco (bollino) che segue il percorso dei crediti, per monitorare che non venga frazionato nei passaggi successivi al primo.

L’impresa edile del nostro esempio potrà quindi solamente cedere il credito che le è stato ceduto nella sua totalità e non per una parte ad una banca e per un’altra ad un’altra banca/assicurazione/soggetto vigilato.

La quarta cessione

Alle imprese non interessa, visto che è riservata alle banche.

L’art.29-bis del DL 17/2022 convertito infatti ha stabilito che, nel caso di fruizione delle detrazioni sotto forma di sconto in fattura e credito di imposta cedibile, oltre alle tre cessioni effettuabili a legislazione vigente (una libera, e le due successive vincolate, ovvero in favore di banche e intermediari), si consente esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, di effettuare un’ulteriore quarta cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.

Si tratta, allo stato attuale, dell’ultimo step dello schema 1+2+1.

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