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Cantiere: coordinamento sicurezza obbligatorio quando nei cantieri è prevista la presenza, anche non in contemporanea, di più imprese.
coordinamento sicurezza obbligatorio

Coordinamento sicurezza obbligatorio? Ecco i requisiti

Questo è quanto previsto dal D.Lgs 81/08 all’art. 90, che inoltre per questa circostanza prevede stabilisce tutti gli obblighi a cui deve adempiere il Coordinatore per la Sicurezza, sinteticamente riassunti nei punti seguenti:

  • la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione;
  • la verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni pertinenti la sicurezza in cantiere;
  • il controllo dell’idoneità del Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna impresa in cantiere;
  • la promozione del coordinamento proattivo fra tutti i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, volti alla cooperazione delle attività e la reciproca informazione.

Nella quasi totalità dei casi, il coordinamento avviene all’interno di un cantiere in cui operano imprese coinvolte nel medesimo appalto; ci sono altresì alcune circostanze in cui le condizioni al contorno implicano la necessità di coinvolgere imprese esterne all’appalto.

È questo il caso relativo all’esecuzione di interventi da parte di enti esterni in prossimità oppure addirittura all’interno dell’area di cantiere: si fa ad esempio riferimento alle opere elettriche o di adduzione del gas metano su un condominio su cui si sta operando il rifacimento della facciata, oppure ancora all’attivazione della cabina elettrica o del contatore su un edificio di nuova costruzione.

Tale singolare circostanza prevede l’ingresso in cantiere di maestranze e mezzi non inserite in notifica preliminare e pertanto non coinvolte nell’appalto in essere, ma prevede ugualmente le attenzioni da parte del coordinatore della sicurezza, poiché ogni eventuale incidente o sinistro che dovesse avvenire all’interno del cantiere rientrerebbe fra le proprie responsabilità.

Verranno dunque proposti nel seguito alcuni suggerimenti utili alla gestione di questa particolare situazione.

1. Promuovere un dialogo ed una collaborazione proattiva con i professionisti nominati dal Committente dell’altro intervento

Il primo passo per una gestione funzionale del cantiere prevede il coordinamento con i professionisti coinvolti nell’altro intervento. Potrebbe dunque essere auspicabile trovarsi in loco per eseguire un sopralluogo congiunto al fine di valutare i rischi correlati alle rispettive attività e coordinare la programmazione delle fasi esecutive dei lavori, al fine di ridurre al minimo il rischio delle interferenze in cantiere.

2. Formalizzare il regime di cessione temporanea e parziale delle aree di intervento

Nell’eventualità dell’esecuzione di lavori all’interno dell’area di cantiere, è prevista una procedura atta a cedere temporaneamente le porzioni di cantiere funzionali all’intervento dell’impresa esterna ai lavori: tale procedura instaura un regime di cessione temporanea e parziale delle aree di intervento, facendo ricadere in capo ai professionisti esterni la responsabilità del controllo e della sorveglianza dei lavori.

È essenziale che tale procedura sia messa in atto contestualmente alla riunione di coordinamento alla presenza di entrambi i coordinatori per la sicurezza, poiché dovranno essere valutati i possibili rischi di interferenza relativi a ciascuna attività. Al termine della riunione dovrà essere redatto uno specifico verbale di sopralluogo o di coordinamento che dovrà essere firmato, oltre che dagli stessi coordinatori, anche dall’impresa affidataria del cantiere e dalle imprese esecutrici dei lavori esterni.

Si precisa che la durata della cessione è vincolata ad un periodo di tempo specifico oppure al completamento delle attività descritte, al termine del quale dovrà essere redatto un nuovo verbale di riconsegna delle aree oggetto di intervento. Tale verbale pertanto si prefigura come uno strumento fondamentale per la gestione della situazione in cantiere.

3. Verificare la documentazione della sicurezza dell’impresa esterna ed i rischi correlati all’esecuzione in contemporanea degli interventi

Il non inserimento in notifica preliminare dell’impresa esterna non impedisce al coordinatore della sicurezza di verificare la documentazione della sicurezza dell’impresa esterna che opererà all’interno del cantiere di propria competenza.

Al contrario, sarebbe auspicabile che il coordinatore proceda ugualmente alla verifica del possesso delle attestazioni delle maestranze e delle procedure operative che saranno utilizzate durante i lavori e le possibili interferenze causate dalla compresenza in cantiere di imprese differenti.

Si fa riferimento, trattando ad esempio all’amplificazione del rischio di folgorazione correlato all’esecuzione di interventi elettrici esterni all’appalto: in questa circostanza anche le maestranze coinvolte nell’appalto sarebbero esposte a tale rischio, in funzione della vicinanza con gli operatori esterni.

Un’altra situazione analoga è relativa ad esempio alla necessità che gli operatori esterni di eseguire interventi al di sotto di un ponteggio messo in opera per il rifacimento della facciata di un condominio e su cui operano quotidianamente le maestranze dell’impresa affidataria: in questo caso, sarebbero gli operatori esterni esposti ad un rischio caduta di materiale dall’alto.

Coordinamento sicurezza obbligatorio e rischio di interferenza

Appare evidente che in entrambi i casi è essenziale operare un coordinamento temporale delle attività in modo da ridurre il rischio di interferenza tra le imprese coinvolte e ridurre di conseguenza il rischio di infortuni: può essere utile ad esempio prescrivere che l’impresa affidataria lavori su parti d’opera differenti per tutta la durata dell’intervento dell’impresa esterna.

4. Sorvegliare i lavori ed assicurarsi il rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza

Ancora una volta, la sorveglianza dei lavori è essenziale al fine del mantenimento della sicurezza in cantiere. A tal fine, il coordinatore potrà eseguire a sua discrezione i sopralluoghi e le verifiche in cantiere che ritiene necessarie, coinvolgendo eventualmente anche l’impresa esterna. I sopralluoghi avranno come focus la verifica del rispetto delle prescrizioni di sicurezza riportate non solo nel PSC ma anche nei successivi verbali integrativi e di coordinamento ed avranno il fine di sensibilizzare tutte le maestranze all’importanza del tema sicurezza durante l’esecuzione dei lavori.

 

Vedi anche: Come compilare il giornale dei lavori da app