Altro giro buono per tenere le antenne dritte in materia di ‘adempimenti’ legati alla sicurezza in cantiere e alla regolarità delle maestranze laddove ci sono in ballo lavori edilizi ‘passibili’ di perdere il Superbonus o altri bonus edilizi.
Fornitura e montaggio di infissi: come essere in regola con la congruità della manodopera
Partiamo dalle risposte del 3 maggio 2022 della CNCE – la Commissione nazionale paritetica delle Casse edili -, con le quali si chiarisce che l’impresa che effettua attività di fornitura e montaggio in opera di infissi deve eseguire l’intervento attraverso addetti con contratti dell’edilizia (cioè il CCNL Edilizia), se ‘vuole’ essere in regola con il nuovo DURC di congruità in base alle norme in vigore dal 1° novembre scorso anche nei settore privato (per importi oltre i 70mila euro).
Tradotto:
- se viene effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell’istituto della congruità della manodopera;
- se, viceversa, il montaggio dei serramenti è effettuato dall’impresa edile affidataria che ha acquistato la fornitura, in tal caso l’attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell’ambito dei lavori edili (cfr allegato X), con conseguente rilevanza della relativa manodopera ai fini dell’istituto della congruità e rilevando, altresì, il costo della fornitura del materiale (serramenti ricevuti dall’impresa non edile) nel costo dei lavori edili. Parimenti nel caso in cui l’impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei serramenti ad altra impresa.
Il collegamento con l’indicazione in fattura
Il CCNL Edilizia, dal prossimo 28 maggio, sarà peraltro da indicare nelle fatture inerenti lavori collegati ai bonus edilizi.
I benefici fiscali previsti dal DL 34/2020 (Rilancio) e seguenti, inerenti i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, possono infatti essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’art.51 del d.lgs. 81/2015.
Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.
Con un emendamento approvato al DL Taglia-Prezzi (21/2022), si chiarisce che il vincolo si applica “alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70mila euro” e si sancisce che l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi “è riferito esclusivamente ai soli lavori edili”.
Impresa con lavoratori in trasferta
Se l’impresa opera fuori provincia, esclusivamente con lavoratori in trasferta e al netto di accordi di trasferta regionale, e inserisca il cantiere quindi presso la rispettiva Cassa di competenza, non dovrà iscriversi presso la cassa edile/Edilcassa, salvo quanto previsto da contratti e accordi collettivi.
La competenza al rilascio dell’attestazione di congruità prescinde, infatti, dagli obblighi di iscrizione alle Casse, che continuano a seguire le regole dettate dalla normativa dei contratti e accordi collettivi, comprese quelle sulla trasferta.
Certificato di congruità – DM n. 143/2021 – Accordo parti sociali 10/10/2020
Sul tema, infine, va ricordato che Le Casse Edili/Edilcasse sono tenute al rilascio dell’attestazione della congruità della manodopera in edilizia sancita dal DM n. 143/2021 che ha recepito integralmente l’Accordo delle parti sociali del settore del 10 settembre 2020.
Il rilascio del certificato di congruità è previsto nell’ambito dei lavori pubblici e privati (questi ultimi di importo pari o superiori a 70.000 euro). Al fine di ottenere un’attestazione positiva è richiesto che siano soddisfatti i requisiti minimi sull’utilizzo manodopera, sanciti nella tabella allegata al decreto, che riporta le percentuale minime di costo del lavoro da soddisfare nelle diverse lavorazioni dell’edilizia.
Alla CNCE è stato affidato l’incarico di individuare ed emanare le modalità operative opportune e necessarie per l’applicazione del sistema della congruità̀ da parte delle singole Casse Edili/Edilcasse appartenenti al circuito della CNCE.
Tale sistema, individuato nella piattaforma CNCE_Edilconnect, permette ad oggi di caricare i cantieri oggetto di congruità, di inserire tutti gli attori che partecipano al singolo appalto e di misurarne durante tutta la durata dei lavori la percentuale di manodopera utilizzata, in termini di costo del lavoro, così da permettere anche un monitoraggio costante dei singoli cantieri e permettere, infine, ai soggetti deputati dalla norma, di effettuare la richiesta e di ottenere il rilascio della certificazione.
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