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I professionisti tecnici hanno vissuto negli ultimi anni una marcata evoluzione dei sistemi costruttivi e del contenuto tecnologico dei lavori. Parallelamente, ormai da lustri, tende a venir meno la figura dell’impresa generale che tradizionalmente organizzava il cantiere nella sua interezza: oggi assistiamo durante l’esecuzione dei lavori alla presenza di plurimi attori tra appaltatori, subappaltatori e soggetti autonomi.

giornale dei lavori: cosa dice la legge e cosa succede nei cantieri myAEDES

L’insieme di questi fattori genera un quadro di crescente complessità tecnica ed organizzativa dei cantieri, difficoltà che accompagnano anche l’operato dei professionisti che quotidianamente “dirigono” i lavori.

In questo articolo focalizziamo l’attenzione sull’importanza della corretta registrazione delle vicende cantieristiche attraverso lo strumento “giornale dei lavori”.

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L’esecuzione del lavoro: accordi tra le parti e obblighi contrattuali

È opportuno inquadrare il tema della regolare esecuzione dei lavori partendo dagli accordi sottoscritti tra le parti: il committente e l’impresa esecutrice. Quando un soggetto commissiona ad un’impresa l’esecuzione di un’opera si concretizza un “appalto”; così il Codice civile, all’articolo 1655, definisce questa forma contrattuale “L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.”

Il termine appalto, quindi, lungi dall’essere confinato alla sfera delle opere pubbliche, è concretamente presente anche nell’edilizia privata. Si tratta di quell’accordo per l’esecuzione di lavori che ingenera obbligazioni in capo alle due parti, chiamate anche contraenti in quanto figure di un “contratto”.

L’accordo sostanzialmente prevede la concretizzazione, intesa come materiale esecuzione, di un’opera progettata a fronte del riconoscimento all’esecutore del prezzo pattuito.

Il committente in tale contesto ha senz’altro bisogno, al di là degli obblighi normativi che impongono la presenza di un direttore lavori, di un tecnico di propria fiducia che vigili sulla corretta esecuzione dei lavori. Sia nella loro componenti qualitativa, sia nella loro componente quantitativa.

L’esecuzione delle opere tra norma e buona tecnica

Il descritto accordo tra le parti, l’appalto di lavori, si inserisce in una cornice più ampia: le prescrizioni legislative e normative generali applicabili all’opera specifica e lo standard esecutivo secondo le regole dell’arte. In altri termini alla soddisfazione della committenza, figlia del rispetto del patto con l’impresa, deve affiancarsi la regolarità “normativa” di quanto eseguito; questo a garanzia degli standard generali di sicurezza, salubrità e adeguatezza ambientale che la disciplina tecnica impone al mondo delle costruzioni.

Non siamo più ai tempi della costruzione dell’edificio tramite accordi informali, la famosa e forse sopravvalutata “stretta di mano” tra proprietario e impresa. Non siamo nemmeno ai bei tempi degli edifici in cui, per fare un esempio, il muro perimetrale era semplicemente: intonaco – mattone – intonaco; oggi la stratigrafia di una parete costituente involucro è assai complessa e chiama in causa non la sola statica ma anche la fisica tecnica, l’acustica, i criteri ambientali, la salubrità degli ambienti, solo per richiamare alcuni aspetti dell’odierna complessità costruttiva.

Il Direttore Lavori, l’occhio della committenza

Nel quadro delineato il committente deve dotarsi, durante le articolate vicende del cantiere, di un occhio specialistico, di un sapiente controllore. Quest’occhio è il direttore dei lavori, o sempre più frequentemente lo staff di direzione dei lavori.

Pur dotato di ampia conoscenza ed esperienza il nostro “direttore”, giusta la complessità descritta, può conferire efficacia e certezza al proprio operato solo organizzandosi adeguatamente. Esistono standard professionali consolidati che riassumono le modalità operative del direttore dei lavori. Questo tra “accettazione dei materiali” e “delle lavorazioni”, “ordini di servizio” e ulteriori strumenti di direzione. Torneremo prossimamente su questi temi, qui urge rimarcare l’importanza di una puntuale e certa registrazione delle vicende di cantiere.

L’opportuna registrazione delle vicende del cantiere

Il poter disporre di una adeguata “registrazione” delle vicende costruttive è da sempre un “plus” per il direttore dei lavori. Questo per una pluralità di motivi; ad esempio: poter ricostruire e documentare fasi lavorative “nascoste” dal successivo avanzare del cantiere; disporre di un sopporto certo in fase di contabilizzazione; censire e registrare la qualità esecutiva; fornire elementi utili per i successivi interventi manutentivi.

La complessità delle attuali modalità costruttive, la pluralità dei materiali, la specificità crescente delle tecniche di posa, la “certificabilità” del costruito, trasformano oggi il giornale dei lavori da opportuno a necessario.

Il “giornale” come memoria storica

Il “giornale” diviene l’indispensabile strumento di costruzione, anche mediante forme nuove (video, audio, …), di una memoria di cantiere che sappia restituire la storia dello specifico lavoro. Le vicende tecniche (materiali, tecnologie, standard) e “contrattuali” (adeguatezza, accettabilità, liquidabilità) dei lavori eseguiti possono trovare un duraturo riscontro nel giornale di cantiere che unitamente ai documenti contabili può divenire traccia e testimonianza anche dell’operato del buon direttore dei lavori.

Nel prossimo articolo l’attenzione sarà posta sui contenuti e sulle modalità di tenuta del giornale dei lavori, non tralasciando gli opportuni riferimenti normativi e metodologici.

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