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Le contestazioni tra Stazione Appaltante e l’esecutore: alcuni consigli indispensabili per gestirle correttamente

La contestazione dei lavori eseguiti è una pratica prevista dal Codice Civile e rappresenta uno strumento legale per citare in causa la controparte nel caso di esecuzione non conforme.

Tra le responsabilità ricadenti in capo al Direttore dei Lavori, la principale risiede nel garantire – o ripristinare – la corretta esecuzione dei lavori, in conformità con il progetto esecutivo e con il capitolato d’appalto. Allo stesso tempo, l’impresa esecutrice deve rispettare anche la normativa vigente in materia di esecuzione dei lavori, che dovranno essere eseguiti a regola d’arte.

Laddove, nell’ambito dell’attuazione del progetto e dell’esecuzione del contratto, dovessero insorgere circostanze afferenti agli aspetti tecnici che influiscono sulla regolare e corretta esecuzione dei lavori, si può generare una contestazione.

Trattandosi di un argomento delicato e assai abituale nell’ambito delle grandi – ma anche piccole – costruzioni, si condividono nel seguito alcune considerazioni volte a favorire una gestione funzionale delle contestazioni durante e a seguito dell’esecuzione dei lavori.

Scripta manent: prediligere la trascrizione scritta delle osservazioni

Tra i soggetti coinvolti nel processo edilizio, sicuramente l’appaltatore ed il Direttore dei Lavori sono quelli maggiormente impattati durante la fase esecutiva. In particolare, in carico a quest’ultimo soggetto ricadono una serie di mansioni e responsabilità che ne giustificano la centralità nell’ambito dell’esecuzione dell’opera e – talvolta, in caso di contestazione o perizia di variante – anche nell’ambito progettuale.

In tali circostanze, assai più frequenti di quanto si immagini, il professionista che non si trovasse in accordo con le soluzioni proposte per l’esecuzione di alcuni interventi, sia nel caso in cui fossero chiesti dal committente che in quello in cui fossero eseguiti dall’impresa senza autorizzazione e “per buona pratica”: infatti, se l’operato è considerato non adeguato o pericoloso, il professionista non deve limitarsi soltanto ad esprimere il proprio dissenso ma deve attivarsi affinché le opere siano realizzate in piena sicurezza e nel rispetto delle sue indicazioni, lasciando una memoria scritta delle osservazioni della controparte.

Condivisione e reperibilità delle informazioni

È consigliabile che le osservazioni restino facilmente consultabili e reperibili anche a seguito del completamento dell’opera e soprattutto durante la fase di esercizio, poiché statisticamente quella più soggetta al riscontro di vizi o difetti di costruzione: basti pensare alla messa a regime degli impianti già collaudati, oppure all’effettiva risposta delle strutture ai carichi accidentali, al vento o alla neve.

A tal fine, il Direttore dei Lavori può avvalersi di tutti gli strumenti a sua disposizione: potrà ad esempio allegare ai verbali di visita in cantiere alcune fotografie esplicative riportanti lo stato dei luoghi durante l’esecuzione dei lavori e che attestino la corretta messa in opera delle varie parti d’opera; analogamente, potrà utilizzare una piattaforma cloud o una applicazione per l’archiviazione di verbali e fotografie, in modo da poterle consultare rapidamente in caso di necessità.

Può rivelarsi infine molto utile, l’archiviazione ordinata anche del progetto esecutivo, consultato durante le visite in cantiere, che potrà essere eventualmente integrato anche degli appunti e delle verifiche eseguite in-situ, attestanti la buona esecuzione delle opere oppure in alternativa le non conformità riscontrate.

Atti giudiziari e formali del Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori ha la facoltà di redigere tutti gli atti che ritiene opportuni al fine di garantire che i lavori siano eseguiti in conformità al progetto ed al contratto e, qualora le circostanze lo rendessero necessario, può formalizzare le osservazioni mediante alcuni atti specifici previsti dal regolamento.

Si fa riferimento in particolare alle comunicazioni di cantiere e soprattutto agli ordini di servizio, mediante i quali il Direttore dei Lavori impartisce all’esecutore disposizioni ed istruzioni operative in ordine all’esecuzione delle prestazioni. Gli ordini di servizio devono essere comunicati al RUP ed annotati sul giornale dei lavori, con sintetiche motivazioni che riportano le ragioni tecniche e le finalità.

Si precisa che tale provvedimento, oltre a rappresentare un atto formale a cui l’appaltatore è tenuto ad uniformarsi, costituisce inoltre una significativa forma di tutela per il professionista, in quanto contiene prescrizioni ed indicazioni tecniche-operative relative all’andamento generale del cantiere ma anche a parti dell’opera e, qualora esse non venissero regolarizzate dall’appaltatore, sarà a sua completa responsabilità.

La responsabilità diretta del Direttore dei Lavori

È degno di nota anche il caso in cui il diretto responsabile della contestazione fosse il Direttore dei Lavori. Una contestazione può essere infatti ricondotta a casi di inadempienza dell’impresa ma, a seconda delle circostanze, anche del professionista. La motivazione di quanto sopra è presto detta: è vero infatti che il Direttore dei Lavori non può essere considerato responsabile del difetto dell’opera, ma è imputabile per non aver garantito la vigilanza necessaria affinché il difetto non si verifichi. Nel gergo tecnico, tale responsabilità si riconduce ad una obbligazione di mezzi e non di risultato, cioè relativamente alla prestazione svolta dal professionista che si concretizza nel controllo dei lavori compiuti dall’esecutore.
Le responsabilità del Direttore dei Lavori sono riconducibili alle conseguenze derivanti dall’utilizzo del bene da parte dell’utente e riscontrabili durante l’esecuzione o anche a seguito del completamento dell’opera. Costituiscono ad esempio dimostrazioni significative alcuni episodi frequenti di ristagno d’acqua nei balconi riscontrati dagli utenti di un nuovo stabile, dovuti ad una pendenza del massetto non adeguata; oppure ancora il funzionamento anomalo degli impianti di ventilazione meccanica all’interno degli appartamenti, a causa della messa in opera scorretta delle tubazioni.
In queste circostanze, dando per accertato che il professionista abbia esercitato le proprie mansioni con competenza e professionalità ed in buona fede, appare evidente che l’attuazione dei suggerimenti sopra riportati costituisce ancora una volta il punto di partenza per il coordinamento ottimizzato dei lavori: infatti, la gestione ordinata della documentazione di progetto, la reperibilità e la condivisibilità delle osservazioni e delle prescrizioni riportate durante le visite in cantiere e l’ottimizzazione dei tempi di gestione garantiscono al professionista incaricato la maggiore tutela possibile in caso di contestazioni giudiziarie.