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Quando è obbligatorio il POS piano operativo di Sicurezza. Chi redige il POS, cosa contiene, quando non serve.

POS piano operativo di sicurezza cantiereIl POS Piano Operativo di Sicurezza in Cantiere è uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori sul cantiere edile. Il suo scopo principale è quello di individuare tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e di adottare tutte le misure necessarie per prevenirli e minimizzarne l’impatto.

 

Come viene redatto il POS piano operativo di sicurezza cantiere?

Il Piano Operativo di Sicurezza viene redatto prima dell’inizio dei lavori dal Datore di Lavoro, che è tenuto ad individuare tutti i rischi specifici presenti sul cantiere e adottare le misure necessarie per prevenirli o minimizzarne l’impatto.

Dal punto di vista normativo, la redazione del POS è regolamentata dal D. Lgs 81/08 che ne prevede l’adozione all’art. 89, riportandone poi all’Allegato XV i contenuti minimi, ovvero tutte le informazioni necessarie a garantire la sicurezza sul cantiere, individuate dal Coordinatore per la Sicurezza sul PSC.

Cosa contiene il POS piano operativo di sicurezza?

Il POS deve contenere tutti gli elementi necessari alla sua approvazione da parte del CSE ed in particolare:

  • I dati identificativi dell’impresa esecutrice, tra cui i nominativi del datore di lavoro, del Direttore Tecnico e del Capocantiere, degli addetti antincendio, al primo soccorso ed alle emergenze, del RLS, del Medico Competente e del Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione;
  • Il numero, i nominativi e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti ed autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
  • La descrizione dettagliata delle attività di cantiere e delle singole lavorazioni svolte in cantiere e le specifiche mansioni per ciascun lavoratore coinvolto nei lavori;
  • La valutazione dei rischi a cui sono sottoposti i lavoratori durante l’esecuzione delle attività;
  • L’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  • L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote e di altre opere provvisionali di notevole importanza e degli impianti utilizzati in cantiere;
  • La descrizione dettagliata delle modalità operative di sicurezza e dei mezzi utilizzati per l’esecuzione dei lavori, ovvero ad esempio l’utilizzo di linee vita, di P.L.E. o di autogru;
  • L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione integrative, rispetto a quelle contenute sul PSC e delle procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSC, ad esempio il Pi.M.U.S. per i ponteggi;
  • L’elenco dei D.P.I. forniti ai lavoratori, e nello specifico il verbale di consegna dei D.P.I. firmato dai lavoratori per accettazione;
  • La documentazione in merito alla formazione (attestati di formazione in regola e adeguati alla mansione ed all’attività da svolgere in cantiere) ed all’informazione dei dipendenti sui rischi specifici del cantiere (verbale di informazione sui rischi di cantiere).

Quando è obbligatorio redigere il POS piano operativo di sicurezza?

Il POS è obbligatorio per tutte le imprese edili che operano in cantiere, ovvero per quegli interventi edili sui cantieri temporanei o mobili ricadenti all’interno del “Titolo IV” del D. Lgs 81/08. Il POS è naturalmente obbligatorio anche per le imprese sub-appaltatrici che operano all’interno dello stesso cantiere.

La normativa prevede infatti che ogni datore di lavoro debba garantire la sicurezza dei propri lavoratori e adottare tutte le relative misure di prevenzione e protezione, in base alla valutazione dei rischi specifici della propria attività.

Inoltre, il POS deve essere obbligatoriamente aggiornato in caso di variazioni sostanziali delle attività svolte sul cantiere, o in caso di modifiche o integrazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

POS piano operativo di sicurezza cantiere

Quando non serve redigere il POS piano operativo di sicurezza?

Non è obbligatorio redigere il Piano Operativo di Sicurezza quando l’attività da eseguire non rientra nell’ambito di applicazione del Titolo IV del D. Lgs 81/08.

In particolare, il POS non è obbligatorio:

  • Nell’ambito dei lavori pubblici, quando si prevede l’impiego di un’unica impresa in cantiere e pertanto non sussiste l’obbligo di nomina del Coordinatore per la Sicurezza;
  • Per i lavoratori autonomi, in quanto categoria che esercita la propria attività in modo autonomo e senza vincolo di subordinazione.

Stante quanto sopra, il lavoratore autonomo è comunque tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza sul lavoro e prevenire i rischi specifici per la propria attività, in base alla normativa vigente.

Chi è il responsabile della redazione del POS piano operativo di sicurezza cantiere?

Il datore di lavoro o il Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione o loro incaricato è il responsabile della redazione del POS, per tutti i cantieri in cui i lavoratori sono coinvolti. Il POS in ogni caso deve essere firmato dallo stesso datore di lavoro, dal RLS e da tutti i lavoratori di cui si prevede l’impiego in cantiere.

Naturalmente, nel caso di coinvolgimento di più imprese in cantiere, tali obblighi sono estesi a tutte le imprese, che dovranno in tal caso coordinarsi per garantire il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa.

Perché è importante redigere il POS piano operativo di sicurezza?

La mancata o inadeguata redazione del POS può comportare in primo luogo alla non approvazione da parte del CSE e di conseguenza alla non autorizzazione all’accesso in cantiere.

I datori di lavoro inadempienti sono passibili di sanzioni amministrative, pecuniarie e penali: in particolare, la mancata redazione del POS costituisce una violazione alla normativa e comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria variabile in base alla gravità tra i 1.500 e i 15.000 euro.

Inoltre, se l’inadempienza determina l’insorgenza di un incidente o di un infortunio sul lavoro, la mancanza o la non conformità del POS determina la responsabilità civile e penale del datore di lavoro, che potrebbe essere oggetto di procedimento penale e rischiare una pena detentiva ed una sanzione ancora maggiore.

Qual è la differenza tra il POS ed il PSC?

La differenza tra POS Piano Operativo di Sicurezza e PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento consiste nella finalità che si propongono i documenti, sostanzialmente diversi ma complementari:

  • Il PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento è un documento redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) o Esecuzione (CSE), e costituisce parte integrate del Progetto Esecutivo: il PSC prevede l’individuazione dei rischi presenti sul cantiere e definisce le misure preventive ed i mezzi di protezione da adottare al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori in cantiere, promuovendo il coordinamento tra le diverse imprese operanti in cantiere.
  • Il POS Piano Operativo di Sicurezza si concentra invece sulla gestione dei rischi specifici del cantiere edile per la singola impresa, fornendo ai lavoratori dipendenti le linee guida per ridurre al minimo i rischi di infortunio e prevenire gli incidenti in cantiere.

Il POS, DVR e DUVRI sono lo stesso documento?

No. Il POS Piano Operativo di Sicurezza, il DVR Documento di Valutazione dei Rischi ed il DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza non sono lo stesso documento. Si tratta infatti di tre documenti distinti, sebbene redatti sempre dal Datore di Lavoro, che sono previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che hanno scopi e finalità differenti.

  • Il POS, come è stato descritto in precedenza, si basa sulla valutazione dei rischi specifici del cantiere ed infatti deve essere redatto per ogni cantiere edile ed ha il fine di prevenire i rischi specifici del cantiere e garantire la sicurezza dei lavoratori coinvolti nell’opera e si basa sulla valutazione dei rischi;
  • Il DVR costituisce un obbligo non delegabile del Datore di Lavoro di ciascuna azienda, indipendentemente dal settore di attività, quindi non necessariamente del settore edile, ed ha lo scopo di individuare, valutare e gestire i rischi che corrono i dipendenti presso il luogo di lavoro. Il DVR in particolare contiene una descrizione dettagliata dei rischi presenti in azienda, delle misure preventive e protettive adottate per eliminarli o ridurli, nonché delle procedure da seguire in caso di emergenza;
  • Il DUVRI è un documento che deve essere redatto in caso di interventi all’interno di aree già interessate da altre attività e riguarda le interazioni fra più imprese o lavoratori autonomi all’interno dello stesso luogo di lavoro.

Vedi anche: Differenza tra PCS e POS