Il PSC Cantiere (piano di sicurezza e coordinamento) è una relazione dettagliata da allegare al contratto di appalto che mette in luce le varie fasi operative del lavoro, individua le situazioni a rischio, prevede azioni per la messa in sicurezza del cantiere.
A cosa serve il PSC Cantiere (Piano sicurezza e coordinamento in cantiere)?
Il PSC è un documento molto importante in quanto rappresenta una garanzia per lo svolgimento delle attività lavorative nel rispetto della sicurezza. E’ obbligatorio quando sono presenti più imprese nei cantieri, anche non contemporanee , oppure quando una sola azienda affidataria si avvale di altre imprese per l’esecuzione.
Cosa deve contenere un PSC Cantiere?
Caratteristiche di un Piano Sicurezza e Coordinamento.
Un PSC deve sempre contenere:
- l’identificazione e la descrizione dell’opera, con riportati tutti i dati e le informazioni base sul cantiere, sulle scelte progettuali, architettoniche e tecnologiche;
- l’elenco di tutti i soggetti interni al cantiere su cui ricadono compiti inerenti la sicurezza, in particolare devono essere riportati i nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, se previsto, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi che operano all’interno del cantiere;
- una relazione scritta riguardante l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi concreti; un elenco di tutte le scelte progettuali e organizzative;
- tutte le azioni e le prescrizioni prese per prevenire infortuni e incidenti; i dati sul coordinamento e l’uso delle strutture da parte di più aziende e lavoratori;
- in che modo si sviluppano e si veicolano le informazioni all’interno del cantiere; com’è stato strutturato e previsto il servizio di pronto soccorso;
- le tempistiche della progettazione suddivise per fasi di lavoro e avanzamento, una stima dei costi necessari a garantire la sicurezza all’interno del cantiere.
- riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e dell’antincendi
- durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno
- stima dei costi della sicurezza.
In aggiunta a questi argomenti, non possono mancare, nel PSC, anche tavole di progetto contenenti aspetti della sicurezza, una planimetria e una breve descrizione di quelle che sono le caratteristiche idrogeologiche del terreno in cui sorgerà l’opera, le caratteristiche del cantiere, l’indicazione dei servizi igienico sanitari, l’indicazione di eventuali pericoli esterni al cantiere, gli assi viari interni al cantiere, la struttura degli impianti elettrici, idrici e del gas, la certificazione e l’ubicazione degli impianti di messa a terra, zona carico / scarico.
Vedi anche: Piano di emergenza esempio
1 – Quale normativa regola il PSC?
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento va redatto uniformandosi a quanto stabilito dall’art. 100 del D.Lgs. 81/08 e dal relativo allegato XV, che ne definiscono i contenuti minimi e deve essere specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità.
I suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell’art. 15 del D.Lgs. 81/08 (misure generali di tutela).
Il piano è un documento fondamentale che fa parte del contratto di appalto. Al suo interno non possono mancare le fasi di lavoro svolte in un cantiere, i rischi legati ai processi, le misure preventive e protettive da adottare per tutelare i lavoratori ed è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’ opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché la stima dei costi.
2 – Il piano di sicurezza e coordinamento è obbligatorio sempre?
Il piano di sicurezza e coordinamento non è sempre richiesto.
E’ obbligatorio quando nel cantiere operano più imprese, a prescindere dal tipo di cantiere, dalla durata e dagli interventi richiesti.
Invece non è obbligatorio nel caso in cui nel cantiere operi una sola impresa e quando si effettuano interventi di emergenza, come quelli destinati a prevenire eventi pericolosi imminenti.
3 – Quando si redige un PSC?
La stesura del PSC deve avvenire in fase di progettazione, quindi prima della fase di esecuzione del cantiere. Si svolgono quindi le procedure di analisi dei pericoli prima che vengano iniziate le attività lavorative in un cantiere edile.
4 – Chi si occupa della redazione del PSC?
Come indicato nell’articolo 91 del D.Lgs 81 2008, tra gli obblighi del coordinatore per la progettazione CSP, c’è anche quello della redazione del PSC. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione redige il piano di sicurezza e di coordinamento. Il contenuto viene poi sottoposto all’attenzione del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) che può richiedere delle modifiche o degli interventi.
Una copia del documento deve essere poi condivisa con tutti i soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza del cantiere.
La redazione avviene dunque in fase di progettazione, prima della richiesta di presentazione delle offerte per l’appalto. A questo punto, sarà poi possibile procedere con la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) proprio delle imprese affidatarie o dei lavoratori autonomi.
5 – Quali sono le differenze tra piano operativo di sicurezza e coordinamento (POS) e piano di sicurezza (PSC)?
Il piano operativo di sicurezza e coordinamento (POS) e il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) sono due documenti che servono a valutare e prevenire i rischi legati alle attività svolte nei cantieri di lavoro. La principale differenza tra POS e PSC è che il POS è redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, mentre il PSC è redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
Il POS contiene la valutazione dei rischi specifici dell’impresa, le misure di prevenzione e protezione, l’organizzazione della sicurezza e le eventuali procedure richieste dal PSC. Il PSC contiene la descrizione delle fasi operative dei lavori, le situazioni di rischio, le azioni necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei pericoli e la messa in sicurezza del cantiere.
Il POS è sempre obbligatorio per le imprese che operano nei cantieri, mentre il PSC è obbligatorio solo nei cantieri in cui sono presenti più imprese, anche non contemporaneamente
6 – PSC e organizzazione del cantiere, cosa valutare?
In riferimento all’organizzazione del cantiere il Piano di Sicurezza e Coordinamento contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l’analisi dei seguenti elementi:
- le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- i servizi igienico-assistenziali;
- la viabilità principale di cantiere;
- gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102;
- le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, comma 1, lettera c);
- le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
- la dislocazione degli impianti di cantiere;
- la dislocazione delle zone di carico e scarico;
- le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
- le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.
7 – PSC e organizzazione delle lavorazioni
In riferimento alle lavorazioni, il Coordinatore per la Progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:
- al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
- ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
- ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
- al rischio di elettrocuzione;
- al rischio rumore;
- al rischio dall’uso di sostanze chimiche.
- al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;
- al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
- al rischio di caduta dall’alto;
- al rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria;
Vedi anche: Antincendio cantieri: GUIDA PRATICA
Piano sicurezza cantiere
È importante sottolineare che il Piano Sicurezza Cantiere deve essere costantemente aggiornato in base alle nuove normative e alle esigenze specifiche del cantiere. Solo in questo modo si può garantire la massima sicurezza per tutti i lavoratori e prevenire gli incidenti sul lavoro. La sicurezza sul cantiere rappresenta una priorità assoluta e il Piano Sicurezza Cantiere è uno strumento indispensabile per tutelare la salute e la vita dei lavoratori.