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Sospensione lavori cantiere: le motivazioni ed i provvedimenti che portano all’interruzione delle attività in cantiere, per ragioni imputabili all’impresa o per cause di forza maggiore

cause sospensione lavori cantieri Il Direttore dei Lavori (D.L.) ed il Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva (C.S.E.) sono ruoli che comportano una serie di responsabilità e mansioni che pongono i professionisti incaricati al centro assoluto della fase realizzativa di un’opera e si costituiscono come vero e proprio punto di riferimento per la Committenza nell’interfaccia con l’impresa esecutrice.

Il D.L. è infatti nominato dal Committente, direttamente o mediante una gara di affidamento, con il compito di supervisionare la corretta esecuzione dell’appalto, nel rispetto del contratto e del capitolato; il C.S.E. è analogamente incaricato dal Responsabile dei Lavori, con il compito di assicurare che siano adottate e mantenute le prescrizioni di sicurezza previste dalla Normativa e riportate sul Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Entrambe le figure hanno pertanto la responsabilità di supervisionare la fase esecutiva dei lavori, riportando periodicamente al Committente lo stato dei lavori ed eventuali anomalie o criticità riscontrate in cantiere. Con riferimento a queste ultime, il Codice Appalti (D.Lgs 50/2016) stabilisce che “in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte (…) il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto”. Tale facoltà viene concessa analogamente al C.S.E., per cui il Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs 81/08) riporta “sospende, in caso di pericolo grave e imminente (…) le singole lavorazioni”.

Cosa scrivere sul verbale di Sospensione dei Lavori?

La disposizione mediante cui i professionisti adempiono a tale riferimento normativo è il Verbale di Sospensione dei Lavori, che ha effetto immediato anche sui tempi contrattuali e che dovrà essere trasmesso in via ufficiale all’impresa ed al RUP.

Il verbale dovrà contenere nello specifico lo stato di consistenza dei lavori, le opere rimaste interrotte e non concluse ed i provvedimenti adottati per la loro ultimazione alla ripresa dei lavori, la data e l’ora di decorrenza del provvedimento ed il dettaglio delle cause che ne giustifichino l’attuazione. Inoltre, il D.L. dovrà riportare le stesse annotazioni anche sul Giornale dei Lavori e sul Registro di Contabilità.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario a risolvere le cause ostative, risolte le quali, i professionisti sanciscono la ripresa delle attività, dandone atto in un apposito verbale di ripresa dei lavori.

Quando si sospendono i lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità?

Esistono varie tipologie di sospensione, classificabili in funzione della causa che ne determina l’attuazione. L’unica circostanza che ne determina l’applicazione da parte del Responsabile dei Lavori, o del R.U.P., è quella per motivi di pubblico interesse, sicché i lavori vengono interrotti sulla base di una valutazione discrezionale da parte del professionista.

Basti pensare ad esempio al rinvenimento di una falda non prevista durante uno scavo: in questo caso il RUP potrebbe giudicare conveniente posticipare l’esecuzione delle attività in modo da poter verificare la possibilità di sfruttamento della risorsa.
In questa circostanza, il D.L. recepisce quanto ordinato dal R.U.P. nel giornale dei lavori, redigendo il verbale di sospensione dei lavori indicandovi la consistenza dei lavori e programmando sopralluoghi atti a verificarne lo stato durante tutto il periodo di sospensione.

Quando subentrano gravi ritardi e inadempienze contrattuali o procedurali?

Tra le circostanze più frequenti ed attuali che determinano la sospensione dei lavori, ad opera del D.L., si riporta quella relativa all’operato dell’impresa: l’impossibilità temporanea a fornire una prestazione oppure la cattiva condotta da parte dell’appaltatore possono indurre il Committente a disporre una sospensione delle attività.

Il provvedimento può essere disposto anche dal C.S.E., nel caso in cui abbia direttamente riscontrato violazioni cui può conseguire un pericolo grave ed imminente, fino al momento in cui il professionista non abbia verificato gli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate dalla violazione.

In questo ultimo caso, ricade in capo al coordinatore l’obbligo di interrompere immediatamente le attività e redigere il verbale di sospensione, riportando tra le cause ostative la violazione delle procedure di sicurezza in cantiere. Si precisa che, nell’ottica di una maggiore tutela per il professionista, è raccomandato che tale comunicazione venga trasmessa in via ufficiale, meglio se a mezzo PEC, nel più breve tempo possibile, in quanto – in caso di sinistri in cantiere avvenuti dopo l’accertamento del C.S.E. – assume valore probatorio.

Quali sono le cause di forza maggiore che portano alla sospensione dei lavori?

Oltre alle possibilità riportate nei punti precedenti, un’altra circostanza che determina la sospensione delle attività è quella non dipendente da responsabilità imputabili alla Committenza o all’Appaltatore, di cui si riporta nel seguito qualche esempio:

  • Sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari, che si differiscono sostanzialmente da quelle in atto durante la stesura del contratto;
  • Cause impreviste e imprevedibili, come ad esempio la sopravvenuta impossibilità di utilizzare alcuni materiali, oppure per una imprevista emergenza sanitaria, come nel recente caso della pandemia causata dal covid-19;
  • Necessità oggettiva di adeguare sostanzialmente il progetto, elaborando delle varianti in corso d’opera necessarie alla sua realizzazione: in questo caso il periodo di sospensione dovrà essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da apportare.

Quando si sospendono i lavori per avverse condizioni climatiche?

Infine, rientrano di fatto tra le cause di forza maggiore, i casi in cui è necessario sospendere i lavori per condizioni climatiche avverse, per cui però occorre fare una precisazione burocratica e normativa (DPR 207/2010): infatti, nella definizione del tempo contrattuale stabilito nel contratto deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole”, per cui bisognerà tenere in considerazione soltanto le condizioni di carattere eccezionale e comunque non riconducibili al normale andamento stagionale.

Stante quanto sopra, è opportuno precisare anche che determinate attività, per via delle procedure attuate ai fini dell’esecuzione – ad esempio i lavori in quota – non potranno essere eseguite per ragioni di sicurezza e pertanto sarà il C.S.E. a determinarne la sospensione.