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Mentre il Senato ha approvato l’emendamento al DL Aiuti-Bis che riscrive le regole della responsabilità solidale nella cessione dei crediti da agevolazioni edilizie (Superbonus e altri bonus), alleggerendola ai casi di dolo o colpa grave (ne parleremo in un prossimo articolo, anche perché entrerà in vigore solo alla definitiva conversione in legge del DL 115/2022), sarà il caso di fare una precisa ricognizione di tutte le scadenze, ad oggi, previste per i bonus edilizi attualmente vigenti.

superbonus scadenze settembre 22 myAEDES

Superbonus

Istituito dal DL Rilancio (artt.119 e seg. DL 34/2020), sappiamo che per gli interventi effettuati su condomini ed edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari possedute da persona o più persone fisiche compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’art.3, comma 1, lettera d), del dpr 380/2001, la detrazione fiscale sarà al:

  • 110% fino al 31 dicembre 2023 (fino al 31 dicembre 2025 solo per le aree terremotate);
  • 70% per il 2024;
  • 65% per il 2025.

Per gli interventi sulle case unifamiliari, di cui abbiamo trattato nel precedente contributo, la scadenza per ‘prendere’ il Superbonus 110% è fissata al 31 dicembre 2022 purché alla data del 30 settembre 2022 sia stato realizzato il 30% dei lavori (ultima proroga effettuata con il DL 50/2022 – Aiuti). Nel computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati.

Infine, ci sono alcune scadenze ‘particolari’:

  • 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati da IACP e Cooperative a proprietà indivisa, ma alla data del 30 giugno 2023 deve essere stato realizzato almeno il 60% dell’intervento complessivo (in caso contrario, detrazione valida solo fino al 30 giugno 2023);
  • 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati da Onlus, Associazione di promozione sociale, Organizzazioni di volontariato.

Ecobonus classico ed Ecosismabonus

L’Ecobonus ordinario (art.14 DL 63/2013, detrazioni del 50 o 65% a seconda della tipologia di intervento) e quello per le opere sulle parti comuni degli edifici condominiali (detrazioni del 70-75% oppure dell’80-85%, se finalizzate sia alla riduzione del rischio sismico sia alla riqualificazione energetica di immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, conosciuto come Ecosismabonus), in virtù dell’ultima proroga operata dalla Legge di Bilancio 2022, arriva fino al 31 dicembre 2024.

Bonus Ristrutturazioni

La detrazione ‘madre’, prevista dall’art.16 comma 1 del DL 63/2013, è potenziata al 50% su una spesa massima di 98mila euro e riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (anziché il 36% su un importo non superiore a 48mila euro, come previsto a regime dal TUIR).

La Finanziaria 2022 l’ha prorogata al 31 dicembre 2024.

Sismabonus e Sismabonus Acquisti

La proroga fino al 31 dicembre 2024 riguarda tutte le tipologie di detrazioni previste per il Sismabonus ordinario (50%, 70-80%, 75-85%), incluso il “Sismabonus acquisti” riconosciuto a chi compra immobili ubicati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici per ridurne il rischio sismico.

Bonus Facciate

Qui si arriva solo fino al 31 dicembre 2022: la detrazione, al 60%, riguarda le spese sostenute per gli interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B (art.1 comma 219 e segg. della legge 160/2019 – Finanziaria 2020).

Bonus Verde

L’agevolazione del 36% per arredo verde urbano (sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, immobili, pertinenze e recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi più coperture a verde di giardini pensili) di cui all’art.1 comma 12 e segg. legge 205/2017 arriverà fino al 31 dicembre 2024.

I particolari:

  • la spesa massima agevolabile non può superare 5 mila euro per appartamento;
  • se la sistemazione a verde riguarda le parti comuni di edifici, la detrazione è calcolata su una spesa massima di 5mila euro per ogni unità immobiliare.

Bonus Mobili

Infine, c’è la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici destinati all’arredo di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione, iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto, normata dall’art.16 comma 2 del DL 63/2013.

Si arriva al 31 dicembre 2024 ma con alcuni paletti figli della Finanziaria 2022:

  • la spesa massima agevolabile scende a 5.000 euro per ogni unità immobiliare ristrutturata, comprensiva delle pertinenze, o in riferimento alla parte comune dell’edificio oggetto di intervento (il tetto 2021 è 16mila euro, negli anni passati è stato 10mila);
  • se i lavori edilizi sono effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto di mobili/elettrodomestici ovvero sono iniziati nell’anno precedente e proseguiti nell’anno dell’acquisto, nel limite di 5 mila euro occorre tener conto anche delle spese dell’anno precedente per le quali si è fruito del bonus;
  • etichetta energetica degli elettrodomestici ammessi al bonus: devono essere di classe non inferiore alla A (forni), alla E (lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie) o alla F (frigoriferi e congelatori).