Preposto in cantiere: nomina, obblighi e formazione

Chi è il preposto in cantiere, come si nomina e cosa deve fare ogni giorno in cantiere dopo le ultime novità

La figura del preposto è da sempre un perno della sicurezza in edilizia, ma negli ultimi anni il suo ruolo è cambiato profondamente.

Il D.L. 146/2021, convertito nella L. 215/2021, ha imposto l’individuazione formale, ha rafforzato gli obblighi e ha attribuito al preposto il potere di sospendere i lavori in caso di non conformità grave.

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L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha poi ridisegnato la formazione obbligatoria. In questa guida vediamo chi è il preposto in cantiere, come si nomina, quali sono i suoi obblighi e cosa prevede la nuova formazione.

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Chi è il preposto

Il preposto è definito dall’art. 2 c.1 lett. e del D.Lgs. 81/2008 come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione e l’osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza.

In edilizia il preposto coincide tipicamente con il capocantiere, il capo squadra, il capo reparto o, nelle imprese subappaltatrici, con il loro caposquadra in cantiere. Non è un ruolo “scelto a tavolino”: è preposto chi di fatto sovrintende. Per questo motivo il datore di lavoro deve individuare formalmente i preposti coerenti con l’organizzazione reale del lavoro.

La nomina del preposto in cantiere

Dal D.L. 146/2021 il datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell’art. 18 c.1 lett. b-bis del D.Lgs. 81/2008, a individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza. L’individuazione va fatta per iscritto, in atto reso al lavoratore.

Inoltre, ai sensi dell’art. 26 c.8-bis del D.Lgs. 81/2008, nei contratti d’appalto e subappalto in edilizia ogni datore di lavoro deve avere un proprio preposto presente in cantiere durante le lavorazioni. Non basta affidare ai capi della committente: ogni impresa che opera deve avere il suo.

La mancata individuazione è una violazione contestata frequentemente nelle ispezioni di ASL e ITL, con sanzione penale a carico del datore di lavoro.

Obblighi del preposto in cantiere

L’art. 19 del D.Lgs. 81/2008 elenca gli obblighi specifici del preposto:

  • sovrintendere e vigilare sull’osservanza degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali;
  • verificare che i lavoratori usino correttamente DPI e attrezzature;
  • richiedere ai lavoratori il rispetto delle misure di sicurezza;
  • informare tempestivamente i lavoratori esposti a un pericolo grave e immediato;
  • astenersi dall’eseguire o richiedere lavorazioni in caso di pericolo grave e immediato;
  • segnalare prontamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze rilevate;
  • interrompere temporaneamente l’attività in caso di non conformità grave (obbligo introdotto dal D.L. 146/2021), segnalando immediatamente al datore di lavoro per la valutazione delle azioni correttive.

Questo ultimo obbligo è la novità più importante del 2021: il preposto deve fermare i lavori se vede un pericolo concreto, non può “chiudere un occhio” né attendere ordini.

La formazione del preposto in cantiere

L’art. 37 c.7 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dal D.L. 146/2021, prevede per il preposto un corso di formazione specifico, svolto interamente in presenza, con aggiornamento almeno biennale. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha definito il nuovo schema formativo unico per dirigenti, preposti e lavoratori, con durate e contenuti precisi.

Senza la formazione aggiornata, il preposto non può esercitare validamente le proprie funzioni e l’impresa è sanzionabile.

Modello: lettera di individuazione e nomina del preposto in cantiere

Ecco un fac-simile sintetico di nomina, da personalizzare e firmare.


FAC-SIMILE — Atto di individuazione del preposto ai sensi dell’art. 18 c.1 lett. b-bis del D.Lgs. 81/2008

Azienda: … · Sede legale: … · Datore di lavoro: …

Al sig./sig.ra: … · Codice Fiscale: … · Mansione: …

Oggetto: Individuazione quale preposto ai sensi dell’art. 18 c.1 lett. b-bis e art. 19 del D.Lgs. 81/2008.

Con la presente, ai sensi delle disposizioni in oggetto, lei viene individuato quale preposto per le seguenti attività e cantieri:

  • Cantieri / sedi di riferimento: …
  • Lavorazioni: …
  • Squadra coordinata: …

In tale veste è tenuto agli obblighi di cui all’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, fra cui sovrintendere e vigilare sull’osservanza delle norme di salute e sicurezza, richiedere ai lavoratori il rispetto delle misure di sicurezza, informare i lavoratori esposti a pericolo grave e immediato, segnalare le deficienze al datore di lavoro e interrompere temporaneamente l’attività in caso di non conformità grave.

Ha frequentato il corso di formazione di preposto in presenza e si impegna a effettuare l’aggiornamento con cadenza biennale, secondo l’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025.

Allegati: attestato corso preposto · attestato di aggiornamento

Data: __

Firma del datore di lavoro: … Firma per accettazione del preposto: …


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Domande frequenti FAQ sul Preposto in cantiere

Chi è il preposto in cantiere? È la persona che sovrintende all’attività lavorativa e vigila sull’osservanza delle norme di salute e sicurezza, ai sensi dell’art. 2 c.1 lett. e del D.Lgs. 81/2008. In edilizia coincide tipicamente con il capocantiere o il caposquadra.

Come si nomina il preposto? Il datore di lavoro lo individua per iscritto, ai sensi dell’art. 18 c.1 lett. b-bis del D.Lgs. 81/2008. Nei contratti d’appalto in edilizia, ai sensi dell’art. 26 c.8-bis, ogni impresa deve avere un proprio preposto presente in cantiere durante le lavorazioni.

Quali sono gli obblighi del preposto? Sovrintendere e vigilare sulla sicurezza, verificare l’uso corretto di DPI e attrezzature, informare i lavoratori esposti a pericolo, segnalare deficienze al datore di lavoro e — dal D.L. 146/2021 — interrompere temporaneamente l’attività in caso di non conformità grave.

Quanto dura la formazione del preposto? La formazione si svolge interamente in presenza con aggiornamento almeno biennale, secondo l’art. 37 c.7 del D.Lgs. 81/2008 come modificato dal D.L. 146/2021 e secondo lo schema definito dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Il preposto può fermare i lavori in caso di pericolo? Sì. Deve interrompere temporaneamente l’attività in caso di non conformità grave (art. 19 c.1 lett. f-bis del D.Lgs. 81/2008), segnalando immediatamente al datore di lavoro le azioni correttive.

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