Cos’è il collaudo dell’opera?
Con il collaudo dell’opera, dal latino cum-laude, si verifica la corretta e regolare esecuzione, a regola d’arte, dei lavori.

Quali tipi di collaudo dell’opera esistono?
Si distinguono due tipi di collaudo:
- collaudo dell’opera statico, finalizzato ad accertare, con eventuali prove di carico, la stabilità della costruzione e la sua sicurezza;
- collaudo dell’opera tecnico-amministrativo, obbligatorio per la committenza pubblica e facoltativo per quella privata, finalizzato a verificare ed accertare la conformità delle opere al contratto, alle varianti ed ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi, debitamente approvati.
Come avviene il collaudo dell’opera?
Il collaudo dell’opera può avvenire:
- collaudo dell’opera in corso d’opera, se avviene durante l’esecuzione dei lavori;
- collaudo dell’opera finale, se avviene alla fine dei lavori.
Quando è obbligatorio in il collaudo dell’opera “in corso d’opera”?
Il collaudo dell’opera pubblica deve essere svolto obbligatoriamente in corso d’opera nei seguenti casi:
- direzione lavori affidata esternamente alla S.A.;
- appalto integrato;
- intervento affidato in concessione;
- intervento affidato con dialogo competitivo o locazione finanziaria;
- intervento con alta componente impiantistica o tecnologica superiore al 50% del valore dell’appalto;
- opere o lavori su beni culturali e ambientali (immobili vincolati dalle Sovrintendenze BB. CC. AA.);
- opere comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili;
- opere di particolare complessità;
- aggiudicazione con ribasso d’asta superiore alla soglia di anomalia.
Cos’è il collaudo tecnico amministrativo?
Il collaudo dell’opera tecnico amministrativo, comprende ogni attività di verifica tecnica necessaria ad accertare e certificare che l’opera è stata eseguita:
- a perfetta regola d’arte;
- secondo le prescrizioni tecniche stabilite;
- in modo conforme al progetto approvato.
Rientrano nelle facoltà del collaudatore il giudizio:
- sull’estensione delle verifiche, entro il tempo assegnato per il collaudo dell’opera (ordinariamente 6 mesi), necessarie per convincersi della buona esecuzione dell’opera;
- della non accettazione dell’opera in presenza di difetti che ne pregiudicano la stabilità e la regolarità del servizio (opere non collaudabili).
Il collaudo dell’opera è esteso anche alla verifica dell’osservanza delle norme sismiche.
Per opere di importo superiore a 2.500.000 €, si può procedere alla nomina di una commissione di collaudo, composta da 2 componenti, che si elevano a 3 per importo superiore a 5.000.000 €. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e diventa definitivo, trascorsi 2 anni dall’emissione del medesimo.
Cosa fa l’organo di collaudo?
In sintesi l’organo di collaudo dell’opera stabilisce:
- se il lavoro sia o meno collaudabile;
- a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- il credito liquido dell’appaltatore.
Cosa compilare durante il collaudo dell’opera?
Durante il collaudo dell’opera va compilato un verbale di sopralluogo contenente le seguenti indicazioni:
- la località e la provincia;
- il titolo dell’opera o del lavoro;
- l’importo di progetto e delle eventuali varianti;
- la data del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi e/o suppletivi con gli estremi delle approvazioni;
- l’importo delle somme autorizzate;
- le generalità dell’appaltatore;
- le date dei processi verbali di consegna, sospensione, ripresa ed ultimazione dei lavori;
- il tempo prescritto per l’esecuzione, con l’indicazione delle eventuali proroghe;
- la data e l’importo del conto finale;
- la data di nomina dell’organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;
- il giorno della visita di collaudo;
- le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, invitati, non sono intervenuti.
Come fare il collaudo dell’opera statico?
Il collaudo statico comprende i seguenti adempimenti:
- tecnici, finalizzati alla formazione del giudizio del collaudatore sulla:
- sicurezza e stabilità dell’opera nel suo complesso, includendo il volume significativo del terreno, le strutture di fondazione e gli elementi strutturali in elevazione;
- rispondenza ai requisiti prestazionali indicati in progetto, con particolare riferimento alla vita nominale, alle classi d’uso, ai periodi di riferimento e alle azioni sulle costruzioni;
2. amministrativi, finalizzati ad accertare l’avvenuto rispetto delle:
- prescrizioni tecniche necessarie ad assicurare la pubblica incolumità;
- procedure previste dalle normative vigenti in materia di strutture.
Chi emette il certificato di collaudo dell’opera?
A conclusione delle operazioni di collaudo, il collaudatore emette il certificato di collaudo dell’opera statico, che contiene una relazione sul progetto strutturale, sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte, i verbali delle visite effettuate con la descrizione delle operazioni svolte, il giudizio sulla collaudabilità o non collaudabilità delle strutture e della loro ispezionabilità ai fini della manutenzione, con riferimento all’intero periodo della loro vita utile.
Per i collaudi delle costruzioni esistenti si applicano i criteri di collaudo statico relativi alle nuove opere, salvo quanto aggiunto, desumibile e/o diversamente indicato dalla normativa vigente.