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Cos’è il collaudo dell’opera?

Con il collaudo dell’opera, dal latino cum-laude, si verifica la corretta e regolare esecuzione, a regola d’arte, dei lavori.

collaudo dell'opera

 

Quali tipi di collaudo dell’opera esistono? 

Si distinguono due tipi di collaudo:

  1. collaudo dell’opera statico, finalizzato ad accertare, con eventuali prove di carico, la stabilità della costruzione e la sua sicurezza;
  2. collaudo dell’opera tecnico-amministrativo, obbligatorio per la committenza pubblica e facoltativo per quella privata, finalizzato a verificare ed accertare la conformità delle opere al contratto, alle varianti ed ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi, debitamente approvati.

Come avviene il collaudo dell’opera?

Il collaudo dell’opera può avvenire:

  1. collaudo dell’opera in corso d’opera, se avviene durante l’esecuzione dei lavori;
  2. collaudo dell’opera finale, se avviene alla fine dei lavori.

Quando è obbligatorio in il collaudo dell’opera “in corso d’opera”?

Il collaudo dell’opera pubblica deve essere svolto obbligatoriamente in corso d’opera nei seguenti casi:

  1. direzione lavori affidata esternamente alla S.A.;
  2. appalto integrato;
  3.  intervento affidato in concessione;
  4.  intervento affidato con dialogo competitivo o locazione finanziaria;
  5.  intervento con alta componente impiantistica o tecnologica superiore al 50% del valore dell’appalto;
  6. opere o lavori su beni culturali e ambientali (immobili vincolati dalle Sovrintendenze BB. CC. AA.);
  7. opere comprendenti significative e non abituali lavorazioni non più ispezionabili;
  8. opere di particolare complessità;
  9. aggiudicazione con ribasso d’asta superiore alla soglia di anomalia.

Cos’è il collaudo tecnico amministrativo?

Il collaudo dell’opera tecnico amministrativo, comprende ogni attività di verifica tecnica necessaria ad accertare e certificare che l’opera è stata eseguita:

  1. a perfetta regola d’arte;
  2. secondo le prescrizioni tecniche stabilite;
  3. in modo conforme al progetto approvato.

Rientrano nelle facoltà del collaudatore il giudizio:

  • sull’estensione delle verifiche, entro il tempo assegnato per il collaudo dell’opera (ordinariamente 6 mesi), necessarie per convincersi della buona esecuzione dell’opera;
  • della non accettazione dell’opera in presenza di difetti che ne pregiudicano la stabilità e la regolarità del servizio (opere non collaudabili).

Il collaudo dell’opera è esteso anche alla verifica dell’osservanza delle norme sismiche.

Per opere di importo superiore a 2.500.000 €, si può procedere alla nomina di una commissione di collaudo, composta da 2 componenti, che si elevano a 3 per importo superiore a 5.000.000 €. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e diventa definitivo, trascorsi 2 anni dall’emissione del medesimo.

Cosa fa l’organo di collaudo?

In sintesi l’organo di collaudo dell’opera stabilisce:

  1. se il lavoro sia o meno collaudabile;
  2. a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
  3. i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
  4. le modificazioni da introdursi nel conto finale;
  5. il credito liquido dell’appaltatore.

Cosa compilare durante il collaudo dell’opera? 

Durante il collaudo dell’opera va compilato un verbale di sopralluogo contenente le seguenti indicazioni:

  • la località e la provincia;
  • il titolo dell’opera o del lavoro;
  1. l’importo di progetto e delle eventuali varianti;
  2. la data del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi e/o suppletivi con gli estremi delle approvazioni;
  3. l’importo delle somme autorizzate;
  4. le generalità dell’appaltatore;
  5. le date dei processi verbali di consegna, sospensione, ripresa ed ultimazione dei lavori;
  6. il tempo prescritto per l’esecuzione, con l’indicazione delle eventuali proroghe;
  7. la data e l’importo del conto finale;
  8. la data di nomina dell’organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;
  9. il giorno della visita di collaudo;
  10. le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, invitati, non sono intervenuti.

Come fare il collaudo dell’opera statico?

Il collaudo statico comprende i seguenti adempimenti:

  1. tecnici, finalizzati alla formazione del giudizio del collaudatore sulla:
    • sicurezza e stabilità dell’opera nel suo complesso, includendo il volume significativo del terreno, le strutture di fondazione e gli elementi strutturali in elevazione;
    • rispondenza ai requisiti prestazionali indicati in progetto, con particolare riferimento alla vita nominale, alle classi d’uso, ai periodi di riferimento e alle azioni sulle costruzioni;

      2. amministrativi, finalizzati ad accertare l’avvenuto rispetto delle:

    • prescrizioni tecniche necessarie ad assicurare la pubblica incolumità;
    • procedure previste dalle normative vigenti in materia di strutture.

Chi emette il certificato di collaudo dell’opera?

A conclusione delle operazioni di collaudo, il collaudatore emette il certificato di collaudo dell’opera statico, che contiene una relazione sul progetto strutturale, sui documenti esaminati e sulle eventuali attività integrative svolte, i verbali delle visite effettuate con la descrizione delle operazioni svolte, il giudizio sulla collaudabilità o non collaudabilità delle strutture e della loro ispezionabilità ai fini della manutenzione, con riferimento all’intero periodo della loro vita utile. 

Per i collaudi delle costruzioni esistenti si applicano i criteri di collaudo statico relativi alle nuove opere, salvo quanto aggiunto, desumibile e/o diversamente indicato dalla normativa vigente.