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Molte sono state le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 55/2019 del dl n. 32/2019, chiamata anche “Sblocca cantieri”.

Il CNI ha emanato, quindi, la circolare 416/2019 con alcuni chiarimenti.

Rivolto principalmente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori economici del proprio territorio, la circolare in questione esemplifica le modifiche apportate al codice degli appalti.

Prezzo, verifiche e riserve

Articolo 1:

  • estensione disciplina dell’anticipazione del prezzo a tutte le tipologie di prestazioni affidate;
  • possibilità di effettuare attività di verifica preventiva della progettazione anche alle stazioni appaltanti con sistema interno di controllo qualità (lavori di importo inferiori a 20 mln);
  • fino al 31/12/2020 possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai senesi dell’art. 25;
  • esteso ambito applicazione accordo bonario.

Appalto integrato

Fino al 31/12/2020 vi è la sospensione a titolo sperimentale con lo scopo di porre fine al divieto di ricorso all’appalto integrato (art.1, comma 20, lett.m dello “sblocca cantieri” in riforma dell’art. 59 cod. appalti).

L’articolo 59 prevede , inoltre, il pagamento diretto al progettista della quota corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta.

Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

Per gli anni 2019/20 i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo interventi sulle strutture e sugli impianti, possono essere affidati sulla base di un progetto definitivo semplificato (art.23).

Albo commissari di gara

L’avvio dell’albo dei commissari di gara slitta al 31/12/20.

Regolamento attuativo unico

È previsto un Regolamento attuativo che unifichi tutti i provvedimenti, tra cui le Linee guida Anac e i decreti già emanati.

Centrale di committenza per i comuni non capoluogo

Fino al 31/12/2020 i Comuni non capoluogo non possono ricorrere a una centrale di committenza.

Consiglio superiore del lavori pubblici

Fino al 31/12/2020:

  • il limite di importo per l’espressione del parere obbligatorio del CSLP passa da 50 a 75 mln di euro;
  • il termine per l’espressione del parere del CSLP dalla trasmissione del progetto passa da 90 a 45 giorni;
  • CSLP deve esprimere anche la valutazione di congruità del costo.

Collegio consultivo tecnico

Per evitare controversie si consente alle parti di nominare un collegio consultivo tecnico prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto e comunque non oltre 90 gg.

Vi è la possibilità, inoltre, per gli enti aggiudicatari di decidere se valutare le offerte prima della verifica circa l’ammissibilità alla gara degli operatori economici.

Subappalto

Sarà possibile utilizzare l’istituto del subappalto fino alla quota del 40% dell’importo complessivo del contratto, fino al 31/12/2020.

Viene ripristinato il divieto per la subappaltatrice di partecipare alla gara.

Infine, costituisce causa di esclusione se riconosciuto o accertato il grave inadempimento dell’appaltatore nei confronti del subappaltatore.

Affidamento prestazioni sottosoglia

Modifiche delle modalità di affidamento in base all’importo d’asta:

  • 40000-150000 (esclusi servizi di Ingegneria e Architettura): affidamento diretto, previa valutazione di 3 preventivi di almeno 5 operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi;
  • 150000-350000: procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
  • 350000-1 mln: procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
  • superiori a 1 mln: si procede mediante ricordo alle procedure di cui all’art. 60 del Codice.

Scarica qui la versione integrale della circolare 416/2019:

Circolare 416/2019

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