Cos’è il bando di gara e a cosa serve
Il bando di gara è la lex specialis che regola i rapporti tra Committente e Appaltatore. E’ un atto amministrativo preventivo, col quale la Stazione Appaltante (successivamente indicata come SA) regola la propria attività contrattuale e contiene le clausole che l’Amministrazione è tenuta a rispettare.
Con il bando di gara si apre il procedimento finalizzato alla scelta del soggetto con il quale stipulare il contratto.
Autorità nazionale anticorruzione
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, che svolge i servizi relativi ai contratti pubblici, in materia di anticorruzione e di trasparenza, è l’unica deputata alla redazione di bandi tipo, che rappresentano il quadro giuridico di riferimento, sulla cui base le SA redigono la documentazione di gara.
Avvio procedure di gara
Il procedimento di gara si svolge in due fasi:
- in una prima fase, che può essere esplicitata in più momenti, sono necessarie prevalenti competenze amministrative;
- in una seconda fase sono necessarie prevalenti competenze tecniche.
Per avvio della procedura si intende la data di pubblicazione del bando di gara rispettivamente:
- sulla GUCE per i bandi di rilievo comunitario;
- sulla GURI per gli appalti sotto soglia comunitaria;
- sull’Albo Pretorio per appalti di lavori di importo inferiore a 500.000,00 €.
La prima cosa che deve fare un’impresa
La prima cosa che un’impresa deve fare, se intende partecipare a una gara, è leggere attentamente il bando e il disciplinare, che contengono informazioni sulla totalità delle documentazioni, atti e materiali che bisogna produrre, compresi i tempi per essere in linea con le prescrizioni previste.
Categorie alla base del bando
In linea generale, le categorie per le quali una SA può avviare la ricerca di imprese per soddisfare le proprie esigenze sono:
- appalto e concessione di lavori;
- appalto di forniture;
- appalto di servizi.
Modalità di assegnazione
Le modalità di assegnazione effettiva dell’attività si possono ridurre essenzialmente a due:
- il criterio del prezzo più basso rispetto a quello posto a base di gara. Vince l’offerta che consente il maggior risparmio all’ente, senza rinunciare ad alcune spese ritenute vincolate e, dunque, non oggetto di ribasso;
- l’offerta economicamente più vantaggiosa, che privilegia anche aspetti non meramente economici, come la valutazione della qualità del progetto.
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Cos’è l’offerta tecnica e come si compone
Definizione
L’offerta tecnica è la parte della documentazione nella quale bisogna presentare in sintesi tutti i caratteri essenziali del progetto che si intende eseguire per la SA che la richiede: questo atto, dunque, deve contenere tutte le risposte ai requisiti indicati nel disciplinare di gara, ovvero il capitolato tecnico, le indicazioni su piano di lavoro, risorse impiegate, fasi previste, durata dell’intervento e ore di lavoro necessarie (che ovviamente non possono superare il tetto imposto dalla SA). Oltre a questi dati, da compilare in maniera accorta e scrupolosa, perché saranno poi valutati dalla commissione che selezionerà l’offerta vincente, bisogna anche rispettare alcuni criteri, come l’imposizione di un font specifico per la scrittura dei documenti o la limitazione delle pagine da utilizzare.
Componenti
L’offerta tecnica deve essere inserita all’interno della busta contraddistinta dalla lettera B; nella prima, la A, vanno infatti messi i documenti più generici, come le carte d’identità dei firmatari, le informazioni relative all’impresa e ai suoi amministratori, la lettera d’invito e la dichiarazione sostitutiva, opportunamente compilata in ogni sua parte e firmata su ogni pagina. Bisogna poi preparare una terza busta, la C, nella quale riportare il preventivo, ovvero l’offerta economica richiesta per la prestazione dell’attività, che ovviamente ha un ruolo fondamentale al momento dell’assegnazione dell’appalto. Una volta preparate, le tre buste devono essere sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi dai legali a rappresentanza della società, e successivamente inserite in un plico (a sua volta sigillato e firmato) che le contenga tutte.
La tecnologia in cantiere
Dal primo gennaio 2019 la progettazione di opere complesse che superano la soglia dei 100 milioni di euro è soggetta all’uso obbligatorio della metodologia BIM (Building Information Modeling) e con il passare degli anni saranno interessate opere di qualsiasi importo. Le stazioni appaltanti dovranno applicare i metodi e gli strumenti digitali anche a varianti di progetti di opere, i cui cantieri siano iniziati prima dell’entrata in vigore del Decreto.
Nonostante il Decreto non faccia riferimento alle norme UNI della serie 11337, che regolamentano a livello nazionale la gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni, si evidenzia come queste possono essere di supporto utile per l’attività della stazione appaltante oltre che per le imprese e per i professionisti.