Quando si parla di infortuni sul lavoro e malattie professionali indennizzate da INAIL, allora le probabilità che questi eventi si verifichino nel settore delle costruzioni, continuano a essere alte.
Nel solo anno 2015 sono state oltre 37.000 le denunce di infortunio nel settore delle costruzioni.
Il 60% dei decessi avviene nel comparto Edilizia e Genio civile, ma il più rischioso rimane il comparto Preparazione del cantiere edile.
Le principali cause di infortunio in cantiere sono:
- rischio di caduta dall’alto
- rischio di investimento (soprattutto nei cantieri stradali)
- collasso dei ponteggi o delle strutture provvisionali in cattivo stato
- rischio meccanico dovuto a incidenti durante l’uso di gru, seghe circolari, escavatori, etc.
- rischio da seppellimento durante lavori di scavo
- rischio fisico dovuto principalmente a forti vibrazioni o rumori forti e improvvisi
- rischio elettrico per mancata o mal posta messa a terra
- rischio chimico, meno frequente, ma con conseguenze gravi
Come individuare i punti critici nella sicurezza dei cantieri?
- Formare e addestrare le maestranze
- Aumentando la sorveglianza sanitaria dei lavoratori
- Organizzare un sistema di sicurezza del cantiere
- Stabilire delle adeguate azioni di controllo
Chi elabora i piani per la sicurezza di un cantiere?
- Il Coordinatore della Sicurezza durante la fase di Progettazione, C.S.P., elabora il P.S.C. ovvero il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
- Il Coordinatore della Sicurezza durante l’Esecuzione dell’opera, C.S.E., aggiorna il P.S.C. in merito ad eventuali nuovi rischi introdotti da lavorazioni non previste
- Il Piano Operativo di Sicurezza, P.O.S., redatto da ciascuna impresa che opera all’interno del cantiere.
- Il Coordinatore della Sicurezza durante l’Esecuzione dell’opera, C.S.E., aggiorna il P.S.C. in merito ad eventuali nuovi rischi introdotti da lavorazioni non previste
Quando è obbligatorio il piano di sicurezza e coordinamento?
Secondo le vigenti disposizioni, in caso di presenza di più imprese esecutrici (anche se non contemporaneamente), è obbligatorio il piano di sicurezza e coordinamento PSC.
Il PSC costituisce una progettazione tecnica del cantiere stesso che tiene conto delle interferenze oltre che tra le imprese anche fra il cantiere e l’area circostante.
I contenuti minimi di un piano sicurezza e coordinamento sono:
- indirizzo del cantiere, descrizione del contesto e descrizione sintetica dell’opera;
- i nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- le relazione contenente i rischi dell’area e i rischi dovuti alle lavorazioni interferenti;
- le celte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere ed alle lavorazioni;
- le prescrizioni operative, misure preventive e protettive e dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
- le misure di coordinamento per l’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi;
- l’organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- la durata delle singole fasi e sottofasi delle lavorazioni;
- l’entità del cantiere espressa in uomini / giorno;
- la stima dei costi della sicurezza.
Cosa contiene il piano operativo di sicurezza POS? Il POS deve contenere:
- i dati identificativi dell’impresa esecutrice;
- le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza;
- l’elenco di tutte le tipologie di ponteggi;
- le modalità organizzative e i turni di lavoro;
- l’eventuale presenza di sostanze pericolose;
- un rapporto sulla valutazione del rumore;
- misure preventive e integrative del PSC;
- l’elenco dei DPI forniti agli operai;
- la documentazione attestante la formazione del personale addetto.
Quando è obbligatorio il piano operativo di sicurezza POS?
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e di quelle esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una sola impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti ai sensi del c. 1 art. 96 del T.U.S. devono redigere il P.O.S., prima di iniziare i lavori in cantiere.
Il P.O.S. non è richiesto per le mere forniture di materiali o attrezzature (art. 96 c.1), ma vi è l’obbligo del datore di lavoro-committente e delle imprese che forniscono materiali e attrezzature di: informazione reciproca sui rischi specifici, cooperazione sull’attuazione delle misure preventive e coordinamento sugli interventi di protezione
Le differenze tra PSE e POS in sostanza sono:
- il P.O.S. è sempre obbligatorio per qualsiasi impresa presente in cantiere ed è redatto dal datore di lavoro, che può avvalersi di persona competente;
- il P.S.C. è obbligatorio se nel cantiere sono presenti più imprese anche non contemporaneamente ed è redatto da un tecnico incaricato dal committente che ha seguito e superato uno specifico corso.
Quali sono le sanzioni in caso di mancato adempimento?
Per mancata o incompleta elaborazione del P.O.S., il datore di lavoro può subire una pena detentiva fino a 8 mesi e una sanzione fino a 9.828,05 €
L’inadempienza da mancata compilazione del PSC, comporta l’arresto da 3 a 6 mesi e una sanzione da 2.792,06 € a 7.147,67 € a seconda dell’entità.
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