La regolamentazione di riferimento è inserita nel TITOLO IV del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, D. Lgs. 81/2008, che determina gli specifici obblighi e le sanzioni in caso di mancato rispetto delle norme da parte dei responsabili dell’attività.
Che cos’è il Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC)?
Il PSC è costituito da una relazione tecnica che delinea le varie fasi operative del lavoro, individuando le situazioni più a rischio e prevedendo azioni concrete (correlate alla complessità dell’opera) per la messa in sicurezza del cantiere specifico; tale documento deve essere allegato al contratto di appalto. I suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell’articolo 15 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro.
Chi sono le figure coinvolte?
– Coordinatore dei lavori in fase di progettazione (CSP) che redige il piano di sicurezza;
– Coordinatore dei lavori in fase di esecuzione (CSE) che valuta il piano di sicurezza, può richiedere eventuali integrazioni e verifica la corretta applicazione delle procedure di lavoro.
È responsabilità del titolare dell’impresa assicurare che le disposizioni indicate nel PSC vengano attuate in maniera puntuale e precisa e che il piano sia distribuito al RSPP e a tutte le figure coinvolte nella sicurezza del cantiere (responsabile dei lavori e coordinatori).
Quali sono i contenuti minimi?
I contenuti minimi da includere nel PSC sono definiti nell’ALLEGATO XV del D.Lgs. 81/2008, e comprendono:
1. descrizione dell’opera e del cantiere e indicazioni della collocazione geografica;
2. individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l’indicazione dei nominativi dei responsabili dei lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
3. relazione analitica di valutazione dei rischi, con particolare riferimento ai lavori che espongono i lavoratori a rischi particolari (elencati nell’ALLEGATO XI del D.Lgs. 81/2008), con misure e procedure preventive e protettive (compresi i dispositivi individuali);
4. misure di coordinamento collettivo (allestimento, uso di attrezzature, infrastrutture e servizi di protezione collettiva, servizio di pronto soccorso etc.);
5. durata dei lavori e stima dei costi per la sicurezza;
6. l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.
Come redigere il PSC
Ecco tre semplici consigli che renderanno il PSC un documento facile da comprendere e utilizzare:
- puntuali riferimenti agli elaborati grafici
- contestualizzazione delle lavorazioni
- graficizzazione delle misure di sicurezza
La redazione del PSC:
- è esclusa in caso di lavori la cui esecuzione è immediata e necessaria per la risoluzione di situazioni di emergenza;
- è esclusa nel caso ci fosse una unica impresa operante;
- è operativa nei soli contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.lgs. 81/2008, mentre negli altri ambienti di lavoro è necessaria la redazione del DUVRI.